Devono iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo illimitato o comunque superiore a dodici mesi. Non può richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E.: chi si reca all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. ( Conv. 1961 e 1963 ratificate con L. 9/8/67 n 804);
Quando: Entro 90 gg. dall'immigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità consolari italiane competenti per territorio. Analoga richiesta può essere presentata presso l'Ufficio Anagrafe che rilascia copia della dichiarazione da consegnare alle autorità consolari all'estero. Tutte le eventuali variazioni anagrafiche ( indirizzo, trasferimento ad altra Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti. Chi chiede la cancellazione dall'A.I.R.E. per rimpatrio in Italia deve presentarsi presso il Comune di nuova residenza.
Ufficio Responsabile dell'istruttoria | Servizio Demografia, Stato Civile e Leva |
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Responsabile dell'istruttoria |
ins. CAPODIECI Silvana Tel. 0831615207 Email demografici@comune.cellinosanmarco.br.it |
Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato | No |